Manutenzione e Prove di carico

annuali per le attrezzature di
sollevamento per lo spettacolo

Il servizio Ciofetti / Safe Stage garantisce la permanenza nel tempo dei requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE per le attrezzature di sollevamento.
Tutela al contempo la salute e la sicurezza degli addetti ai lavori, degli artisti e più in generale di tutte le persone coinvolte in spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche.

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rif. D.Lgs. 81/08

CIOFETTI / SAFE STAGE
COME FUNZIONA

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CONTROLLO

Analisi dello stato del macchinario, controllo delle parti frenanti dei meccanismi, delle parti elettriche e di automazione, ingrassaggio fune o catena, prove funzionali.

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PROVA DI CARICO

Esecuzione della prova di carico certificata con sovraccarico del 20% rispetto alla portata nominale dell’apparecchio di sollevamento.

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CERTIFICAZIONE

Emissione di un documento certificativo dei test e della prova di carico effettuata. Aggiornamento o riemissione del registro di controllo dell’apparecchio di sollevamento.

La vostra attrezzatura di sollevamento dall’arrivo presso la nostra sede fino alla fine dei test segue un rigoroso iter di controllo certificato.
Nel caso venisse riscontrata qualsiasi anomalia di funzionamento o rottura/guasto di componenti meccanici o elettrici, il nostro staff provvederà a segnalarlo e a proporre la migliore soluzione.

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CIOFETTI / SAFE STAGE
Il quadro normativo

Il riferimento legislativo che regola e obbliga alla manutenzione periodica delle attrezzature di sollevamento è incluso nel d.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Il Testo Unico recepisce perfettamente le indicazioni della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta Nuova Direttiva Macchine) che sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta Direttiva Macchine) e che norma le pratiche di buon utilizzo e la manutenzione indicata all’interno del libretto di istruzioni del fabbricante dell’impianto.

DI SEGUITO VIENE RIPORTATO UN ESTRATTO DEI PRINCIPALI ARTICOLI
PER AVERE UNA PANORAMICA DI RIFERIMENTO PRECISA.

Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del D.Lgs n.81/2008
il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell’art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:
– le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto nel registro di controllo e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, tra i quali:
1) VERIFICA TRIMESTRALE DI GANCIO, CATENE, FUNI, PULSANTIERE, GIUNZIONI BULLONATE, FRENI.
2) VERIFICHE ANNUALI DI BUON FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA GRU,
AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI.
3) DOPO UN PERIODO DI IMPIEGO PARI A 10 ANNI L’UTILIZZATORE SI INCARICHERÀ
DI FAR EFFETTUARE, DAL COSTRUTTORE O DA PERSONALE QUALIFICATO, UNA REVISIONE GENERALE DELLA GRU (REGOLA FEM 9.755).

La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa dell’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c).
Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da “persona competente”.

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L’art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone inoltre che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto (apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso) siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

CIOFETTI / SAFE STAGE
Ambito di applicazione

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SPETTACOLO

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MUSICA

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FIERE ED EVENTI

Ciofetti / Safe Stage è dedicato principalmente a tutti i service per l’allestimento nel settore dello spettacolo e in quello fieristico o direttamente alle strutture proprietarie di attrezzature specifiche che necessitano di macchinari di sollevamento indispensabili al montaggio e alla stabilità di tutti gli elementi sospesi (luci, impianti audio, impianti video, scenografie ecc.).

Chi ha rispetto
per qualcuno o per qualcosa,
non lo mette in pericolo.

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